IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Caratteri dell'attivita' La presente legge disciplina l'attivita' di estetista nel quadro della vigente legislazione statale. 1) L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico attenuando o eliminando gli inestetismi presenti. 2) Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato 1 annesso alla presente legge, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche di cui all'allegato 1 sara' aggiornato ogni due anni, con atto amministrativo del Consiglio regionale. L'accertamento dell'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attivita' di estetista, nonche' dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tale attivita', e' effettuato dalle UU.SS.LL. competenti per territorio. 3) Il consiglio regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato e le organizzazioni regionali dell'artigianato, puo', con proprio provvedimento determinare, le modalita' di esercizio e le cautele d'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, definire adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione delle attivita' professionali svolte, emanare direttive a cui devono uniformarsi i regolamenti comunali di cui al successivo articolo 4. 4) Sono escluse dalla attivita' di estetista le prestazioni a finalita' di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialita' medicinale.