IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Caratteri dell'attivita'
 
   La  presente  legge disciplina l'attivita' di estetista nel quadro
della vigente legislazione statale.
   1)  L'attivita'  di  estetista comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del  corpo
umano  il  cui  scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare
l'aspetto estetico attenuando o eliminando gli inestetismi  presenti.
   2)  Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche
manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per
uso  estetico,  che  figurano  nell'allegato  1 annesso alla presente
legge, e l'applicazione di prodotti  cosmetici  definiti  tali  dalla
legge 11 ottobre 1986, n. 713.
   L'elenco    delle   apparecchiature   elettromeccaniche   di   cui
all'allegato  1  sara'   aggiornato   ogni   due   anni,   con   atto
amministrativo del Consiglio regionale.
   L'accertamento  dell'utilizzo delle apparecchiature destinate allo
svolgimento  dell'attivita'  di  estetista,  nonche'  dei   requisiti
sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tale attivita', e'
effettuato dalle UU.SS.LL. competenti per territorio.
   3)  Il  consiglio  regionale, sentita la commissione regionale per
l'artigianato e le organizzazioni regionali  dell'artigianato,  puo',
con proprio provvedimento determinare, le modalita' di esercizio e le
cautele  d'uso  delle  apparecchiature  elettromeccaniche   per   uso
estetico,  definire adeguate iniziative per assicurare una corretta e
veridica  pubblicizzazione  delle  attivita'  professionali   svolte,
emanare  direttive a cui devono uniformarsi i regolamenti comunali di
cui al successivo articolo 4.
   4)  Sono  escluse  dalla  attivita'  di estetista le prestazioni a
finalita' di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di  qualsiasi
specialita' medicinale.